Ai sensi dell’articolo 3.4 delle nuove “Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua”, adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Decreto Direttoriale n. 227 dell’11 maggio 2026, Fondo Conoscenza segnala che l’Azienda che richiede all’INPS, mediante la procedura da quest’ultimo al riguardo resa disponibile, la mobilità tra Fondi Interprofessionali per la Formazioni Continua, parallelamente alla predetta procedura deve inviare un messaggio a mezzo PEC indirizzato sia al Fondo di provenienza sia al Fondo di nuova adesione, contenente la richiesta di trasferimento delle risorse (con specifica indicazione delle matricole interessate dalla mobilità).
La comunicazione deve essere inviata all’indirizzo PEC di ciascun Fondo interessato dalla mobilità e deve contenere:
– dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/00, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 19, comma 7-bis, del D.L. 29 novembre, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2;
con in allegato:
– copia della/e denuncia/e contributiva;
– copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
Per agevolare le Aziende, Fondo Conoscenza mette a disposizione un modello fac-simile di comunicazioni di mobilità in entrata e di mobilità in uscita, da compilare e trasmettere dalla Pec Aziendale al seguente indirizzo Pec di Fondo Conoscenza: amministrazione@pec.fondoconoscenza.it
come aderire
Mobilità tra i Fondi
Nel caso di revoca dell’adesione ad un altro fondo interprofessionale e contestuale adesione a Fondo Conoscenza, è previsto il trasferimento del 70% delle risorse accantonate.
Si specifica che – per beneficiare della mobilità – è obbligatorio indicare contestualmente (nello stesso Uniemens) prima il codice di revoca “REVO” e, a seguire, il codice di adesione a Fondo Conoscenza “FCON”. In assenza di tale condizione, la mobilità non è ammissibile.
Il trasferimento avviene a condizione che:
.01
l’azienda non rientri – nei 3 anni precedenti – nella categoria di micro e piccola impresa, secondo la definizione comunitaria corrente1
.02
l’importo da trasferire sia pari almeno a 3.000,00 euro, al netto delle somme eventualmente utilizzate per il finanziamento di propri piani formativi
.03
le quote oggetto di trasferimento non siano riferite a periodi antecedenti al 1° gennaio 2009
fondoconoscenza
La formazione finanziata è piena di asterischi*.
*Noi li rendiamo leggibili.
Quando il percorso è chiaro, il traguardo è visibile.
Vuoi approfondire?